Con il Decreto 3 marzo 2011 dell'Assessorato dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regionale n. 13 del 25 marzo 2011, la Certificazione Energetica degli edifici diventa obbligatoria anche in Sicilia. Il testo emanato decreta che fino all’emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio della regione siciliana si applicano le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Quando deve essere redatto l’Attestato di Certificazione Energetica:
L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) dovrà essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione. La redazione sarà a cura di un tecnico abilitato (ai sensi dell’allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) estraneo alle progettazioni e alle direzioni dei lavori che negli anni hanno riguardato l’immobile in oggetto, e iscritto ad un elenco regionale di soggetti abilitati al rilascio dell'attestato.
Normativa di riferimento:
Il decreto regionale rimanda alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., nonché alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” per tutto ciò che concerne le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica. Pertanto il tecnico incaricato di redigere l’ACE dovrà rispettare tutti i parametri e le metodologie disposte dalla normativa vigente, pena la possibilità che l’attestato non sia valido.
Consegna al dipartimento regionale dell’energia:
Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, copia dell'attestato di certificazione energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell'energia a cura del soggetto certificatore. A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato.
Il dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed inviati all'amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.







