L'aumento della spesa per l'approvvigionamento energetico e la crescente consapevolezza del pesante impatto sull'ambiente delle politiche energetiche adottate fino ad ora, ha sollecitato l'attenzione riguardo al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
Il settore immobiliare, contrariamente a quanto si possa pensare, assorbe l’aliquota maggiore dei consumi energetici mondiali. Considerando i settori immobiliare, industriale e dei trasporti il primo comporta il 40% dei consumi energetici, seguito da industria, 32%, e trasporti, 28%. Per quanto riguarda il settore immobiliare l’aliquota del 40% si divide tra gli edifici residenziali, 22%, e quelli commerciali, 18%.
Grazie a tali risultati di analisi si è focalizzata l'attenzione sulle prestazioni energetiche degli edifici, residenziali e del settore terziario. L'Unione Europea ha pertanto emanato una direttiva relativa al "Rendimento energetico degli edifici", al fine di affrontare il problema dei consumi energetici del settore immobiliare.
Il quantitativo di energia da ridurre deve essere considerato globalmente, comprendendo tutti i consumi, dal riscaldamento alla climatizzazione, dalla produzione di acqua calda sanitaria all'illuminazione.
La Direttiva Europea 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 192/2005 e smi.
Tali provvedimenti legislativi mirano all’adozione di criteri volti a:
- fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione;
- imporre i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici di notevoli dimensioni soggetti a ristrutturazione;
- adottare un protocollo di ispezione degli impianti termici;
- definire una metodologia di calcolo per il rendimento energetico integrato degli edifici;
- procedere alla certificazione energetica degli edifici.






Consiste nella possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) il 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito.
